Con la L. 30 dicembre 2023, n. 213, la c.d. Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2024 e di bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, il legislatore ha istituito un obbligo assicurativo contro i c.d. "rischi catastrofali". Tali rischi, ai sensi dell'art. 1 comma 101 della suddetta legge, sono quelli correlati al verificarsi di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre i beni che devono essere assicurati sono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e, infine, attrezzature industriali e commerciali.
È dunque giunto il momento di mettersi in regola.
Chi sono i soggetti destinatari
Ai sensi dell'art. 1, comma 101, della L. n. 213/2023, i soggetti destinatari del citato obbligo assicurativo sono "le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia" tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., vale a dire gli imprenditori che svolgono le attività di cui all'art. 2195 c.c., e tale obbligo assicurativo dovrà essere adempiuto entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, a norma dell'art. 1 comma 106 della L. n. 213/2023, sono escluse le imprese "i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione"; inoltre, anche le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. non sono obbligate ad assicurarsi contro i rischi catastrofali, come precisato all'art. 1 comma 111 della L. n. 213/2023. Per quest'ultima tipologia di imprese, infatti, si applica la disciplina dell'art. 1, commi 515, e ss. della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede l'istituzione del "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità".





