La PEC, acronimo di posta elettronica certificata, come abbiamo imparato a conoscerla in questi anni, si differenzia dalla semplice e-mail poiché consente l’invio e la ricezione di email avente valore legale e si inserisce nel percorso di digitalizzazione del nostro Paese, con l’obiettivo di sollecitare la dematerializzazione dei processi documentali. Nel novembre 2009 è scattato l’obbligo di utilizzarla per i professionisti e Pubbliche Amministrazioni, a novembre 2011 per le società, a giugno 2013 per le ditte individuali.
Nel giugno 2022 con la definizione dello standard ETSI EN 319 532-4, la PEC ha allargato i suoi confini diventando un sistema di comunicazione qualificata a livello europeo e, entro la fine del primo quadrimestre del 2024, diventerà a tutti gli effetti operante in tutta Europa.
Tuttavia, se la PEC italiana, conferisce alle comunicazioni valore legale, al pari di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento, essa non certifica l’identità del titolare della casella, per questo ora si dovrà fare un passo ulteriore per adeguarla agli standard europei.
I requisiti di una PEC valida per l’Europa (REM)
I punti di contatto tra la PEC e la sua evoluzione europea, la REM (Registered Electronic Mail), sono molti, anche se quest’ultima presenta alcune specificità grazie alle quali il servizio PEC acquisirà un valore ancora maggiore.
Tra i requisiti della PEC valida in Europa che già conosciamo ritroviamo:
-la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario;
-l’attestazione temporale dell’invio e ricezione dei messaggi;
-la garanzia di integrità del contenuto per la quale dovrà essere possibile prevenire o individuare qualsiasi modifica non autorizzata ai dati trasmessi;
-l’erogazione del servizio da parte di gestori accreditati, o secondo il lessico europeo “da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati”;
-standard aperti per garantire che l’insieme dei partecipanti alla REM possa incrementare nel tempo e diffondersi in modo più capillare sul territorio.
Gli elementi innovativi della REM rispetto alla PEC, invece, riguardano:
- riconoscimento titolare casella: l’identificazione certa dei soggetti che partecipano alla trasmissione dei messaggi tramite meccanismi di autenticazione affidabili e condivisi;
-e verifica in 2 passaggi: standard di sicurezza rafforzati, con l’adozione di ulteriori livelli di controllo e autorizzazioni specifiche per l’accesso e la gestione del servizio.
I due passaggi di adeguamento alla REM
Come accennato, sono due gli step necessari per adeguare la propria casella PEC agli standard europei.
Riconoscimento titolare casella PEC
La verifica dell’identità di Persone Fisiche o Rappresentanti Legali della Persona Giuridica è garanzia di attendibilità del mittente del messaggio e può essere eseguita tramite uno dei regimi di identificazione elettronica riconosciuti dalla Commissione europea:
- SPID
- Firma digitale
- Firma digitale remota
- Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0)
- Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi
- DVO con operatore
Verifica in 2 passaggi (2FA)
L’autenticazione a due fattori aggiunge un livello di sicurezza all’ account di posta. Ciò significa che, oltre all’inserimento delle credenziali (nella fattispecie indirizzo PEC e password), al soggetto titolare verrà richiesto un codice di autenticazione per accedere al servizio.
Riceverà questo codice sul dispositivo precedentemente verificato a seconda della modalità di ricezione scelta:
- Notifica PUSH su dispositivo Mobile tramite APP
- Token OTP su APP Mobile
- Token OTP via SMS
Una volta attivata la verifica in 2 passaggi, dunque, per consultare la propria corrispondenza, il titolare dovrà sia utilizzare l’indirizzo PEC e la relativa password, sia autorizzare l’accesso confermando la notifica PUSH o inserendo la One Time Password (OTP).
Come effettuare la migrazione
I soggetti titolari di Pec, per ottenere la REM, non dovranno cestinare la loro utenza, anzi, la buona notizia è che il passaggio da PEC a REM sarà "indolore" per tutti gli utenti: chi ha un account PEC attivo dovrà seguire il percorso di migrazione della propria utenza previsto dal gestore poiché adesso vi sarà il passaggio in più della verifica e della certificazione dell'identità.
Sul lato utente l'interfaccia per l'utilizzo della REM dovrebbe rimanere la stessa dell'attuale PEC, ciò che cambierà sono, a monte, le interconnessioni con il sistema CSI e la puntuale adozione delle nuove regole tecniche da parte dei singoli gestori.
Ad ogni modo, allo stato attuale non risulta ancora fissata una data per la migrazione da PEC a REM: si sa solamente che i prestatori di servizi fiduciari basati su REM dovranno avere un capitale sociale di 5 milioni di euro contro il milione di euro dell'attuale PEC.
Conclusioni
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